Nel Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019, sono state definite le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, relative alla gestione della sicurezza antincendio.
Nel Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019, sono state definite le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, relative alla gestione della sicurezza antincendio.
Cosa si intende per Prevenzione incendi?
La prevenzione incendi si pone come fine ultimo il contenimento del rischio di incendio, inteso come probabilità che si verifichi l’evento incendio e che si generino conseguenze ad esso connesse: sul primo aspetto esplicano la propria efficacia le attività e le azioni di prevenzione; sul secondo, invece, incide in modo preponderante l’insieme di misure di protezione attiva e passiva.
L’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione deve però essere opportunamente integrata dall’impiego di idonee misure gestionali, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza.
In tal senso, il codice di prevenzione incendi prevede l’applicazione della misura S.5 “Gestione della Sicurezza Antincendio” (GSA), con il fine di promuovere l’individuazione e l’implementazione di un sistema di misure per la “gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia in fase di emergenza, attraverso l’adozione di un’organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.
La gestione della sicurezza antincendio
La legge obbliga a intervenire negli edifici di civile abitazione per essere conformi alle nuove disposizioni riportate nell’Allegato 1 del Decreto in merito alla GSA. La gestione della sicurezza antincendio è differenziata a seconda dell’altezza del condominio e prevede 4 livelli di prestazioni (da 0 a 3) con norme via via più restrittive. Per un edificio di altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri le misure antincendio sono quelle minime previste per il livello 0, mentre all’estremo opposto ci sono le strutture civili di altezza superiore agli 80 metri per le quali sono previste regole molto più articolate.
Ad un anno dall’approvazione del Decreto (maggio 2020) dovranno essere adeguati tutti gli edifici, ma per l’installazione, dove necessario, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori ottici e acustici e dei sistemi di allarme vocale (EVAC) la scadenza è maggio 2021.
I quattro Livelli di Prestazione (L.P.) associati alle diverse tipologie di edifici sono i seguenti:
- L.P. 0 per altezza antincendi da 12 m a 24 m
- L.P. 1 per altezza antincendi oltre 24 m a 54 m
- L.P. 2 per altezza antincendi oltre 54 m fino a 80
- L.P. 3 per altezza antincendi oltre 80 m
Le misure minime che riguardano il livello di prestazione 0 includono le istruzioni che il responsabile deve fornire agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l’esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori.
Il Livello 1 aggiunge alle richieste precedenti l’effettuazione del piano di emergenza. Nel L.P. 2 occorre inoltre effettuare l’installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi. Gli edifici facente parte del L.P. 3 dovranno avere misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e un centro di gestione dell’emergenza in cui devono essere presenti tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti), la centrale degli impianti antincendio e dell’EVAC.
La gestione della sicurezza antincendio in esercizio
I punti cardine della gestione della sicurezza antincendio durante l’attività sono:
- Riduzione della probabilità di insorgenza dell’incendio (applicazione di misure di prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione);
- Controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio (registro dei controlli, rispetto delle norme vigenti, regola dell’arte, manuali di uso e manutenzione);
- Preparazione alla gestione dell’emergenza (pianificazione, esercitazioni antincendio, prove di evacuazione).
Il registro dei controlli rappresenta lo strumento su cui vengono annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione sui presidi antincendio, le attività di informazione, formazione ed addestramento, le prove di evacuazione, e deve essere tenuto aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Le attività di manutenzione devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, in conformità alla regola dell’arte e in accordo al manuale d’uso e manutenzione dello specifico presidio antincendio. Le suddette attività devono essere espletate da personale esperto, in considerazione della regola dell’arte.
Il concetto invece di “preparazione all’emergenza” sottende la predisposizione di una pianificazione delle azioni da compiere in caso di emergenza e, nel caso di attività lavorative, l’implementazione della formazione e dell’addestramento periodico al personale addetto all’attuazione del piano di emergenza, nonché l’esecuzione di prove di evacuazione: essa si concretizza nell’approntamento di planimetrie e documenti che riportino le indicazioni e le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, incluse le istruzioni o le procedure per l’esodo degli occupanti, ivi compresi quelli con specifiche necessità.
La gestione della sicurezza antincendio in emergenza
La gestione della sicurezza in emergenza trova nel codice di prevenzione incendi una semplice ed efficace delineazione, richiamando all’attuazione delle misure concepite nella progettazione della gestione della sicurezza dell’attività in esercizio.
Nel caso di attività lavorative, si tratta di attivare e implementare il piano di emergenza; nel caso di attività non lavorative, essa si concretizza con l’attivazione dei soccorritori, con l’esodo degli occupanti e con la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti.
Il responsabile della gestione della sicurezza antincendio
Parallelamente all’aumentare dei livelli di prestazione richiesti aumentano anche i compiti che il Responsabile delle attività deve svolgere.
Le azioni di base che il responsabile deve eseguire sono:
- Identificazione delle misure antincendio standard
- Informazione dei condomini sulle procedure antincendio
- Affissione di fogli riportanti le informazioni utili in caso d’incendio
- Verifica e manutenzione di tutti gli strumenti antincendio
I livelli superiori al L.P.0 prevedono sempre maggiori compiti a carico del responsabile della GSA al fine di mantenere sempre un alto grado di sicurezza.
Come opera ECO Next?
ECO Next offre il servizio di Redazione del Piano di Evacuazione secondo il DM 25/01/2019 (GSA Gestione Sicurezza Antincendio), predisponendo la Redazione del Piano di Emergenza e il Manuale di Gestione della Sicurezza Antincendio.