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Indagine supplementare sugli apparecchi di sollevamento

Gli apparecchi di sollevamento sono concepiti e realizzati per resistere a un numero massimo di cicli di carico o ore di funzionamento, oltre i quali possono insorgere nei componenti fenomeni di affaticamento strutturale, ovvero delle lesioni sul materiale (come cricche, ecc.), non sempre a vista, che ad ogni ciclo di carico si amplificano, comportando l’indebolimento di sezioni strutturali con conseguenti possibili cedimenti. Le indagini supplementari, anche dette indagini strutturali o verifiche ventennali, consistono nell’ esame approfondito di questi apparecchi da parte di un ingegnere esperto al fine di individuare usure ed anomalie che si sono prodotte nell’utilizzo e stabilire i cicli di vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in sicurezza.

Indagini supplementari dei mezzi di sollevamento: verifiche ventennali per determinare vita residua.

 

Gli apparecchi di sollevamento sono concepiti e realizzati per resistere a un numero massimo di cicli di carico o ore di funzionamento, oltre i quali possono insorgere nei componenti fenomeni di affaticamento strutturale, ovvero delle lesioni sul materiale (come cricche, ecc.), non sempre a vista, che ad ogni ciclo di carico si amplificano, comportando l’indebolimento di sezioni strutturali con conseguenti possibili cedimenti.

Le indagini supplementari, anche dette indagini strutturali o verifiche ventennali, consistono nell’ esame approfondito di questi apparecchi da parte di un ingegnere esperto al fine di individuare usure ed anomalie che si sono prodotte nell’utilizzo e stabilire i cicli di vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in sicurezza.

 

Quali sono le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a indagini supplementari?

 

Per alcune attrezzature con più di 20 anni di vita è obbligatorio esibire una relazione di indagine supplementare prima dell’esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi dell’Art.71 del D. Lgs 81/08, nello specifico:

  • gru mobili: gru su autocarro, autogru, carrello semovente a braccio telescopico con gancio;
  • gru trasferibili: gru a torre;
  • ponti mobili sviluppabili su carro (piattaforme aeree).

Tuttavia, secondo l’art. 71 c. 8 D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro, è tenuto a sottoporre ad indagine anche tutte le altre tipologie di apparecchi di sollevamento (carriponte, gru a bandiera, ecc.), secondo le indicazioni disposte dal fabbricante e, in assenza di esse, dalle buone prassi o dalle linee guida. Si dovranno quindi considerare:

  • la frequenza indicata nelle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante;
  • la frequenza indicata nelle pertinenti norme tecniche di riferimento;
  • lo stato di conservazione e l’utilizzo effettuato.

Nelle istruzioni per l’uso, infatti, il fabbricante spesso indica di effettuare l’indagine ogni 10 anni (decennale). In assenza di tale verifica decade ogni responsabilità attribuibile al fabbricante stesso per cedimenti, incidenti, ecc. ed aggravando la posizione del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le norme te cniche, la UNI ISO 9927-1 al punto 4.7 e la ISO 12482-1 al punto 6.2 impongono che tali indagini approfondite vengano effettuate:

  • quando si manifesta un incremento della frequenza dei difetti rilevati;
  • quando a seguito di interventi manutentivi regolari si riscontra un significante deterioramento della macchina;

ed in ogni caso:

  • non oltre i 10 anni per le gru a torre e le gru mobili;
  • non oltre i 20 anni per le restanti.;

Per quanto riguarda l’uso dell’apparecchio, in sede contrattuale viene definito con il costruttore un utilizzo previsto cui discende un numero di cicli di vita di progetto. Se si è prossimi al raggiungimento di tale limite l’indagine va comunque effettuata anche prima dei 10 o dei 20 anni.

Rimane comunque il fatto che in sede di verifica ASL/ARPA/Soggetto Privato Abilitato, l’ispettore possa richiedere tale indagine a prescindere dall’età dell’attrezzatura nel caso che le condizioni di conservazione non siano soddisfacenti. 

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Indagini strutturali mezzi sollevamento: Come si svolge la verifica?

 

  • Verifica della documentazione presente: libretto ENPI/ISPESL/INAIL, istruzioni uso e manutenzione, schemi impianti, ecc.;
  • Valutazione (o in caso di assenza, assistenza alla compilazione) del registro di controllo. Qui si annotano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventi eccezionali, ecc. (art. 71 commi 4 e 9 D.Lgs. n.81/2008);
  • Esami visivi sulla struttura al fine di evidenziarne i danneggiamenti dovuti a fatica, usura, corrosione, ecc.;
  • Esecuzione di eventuali controlli non distruttivi (magnetoscopie e/o liquidi penetranti) da parte di tecnico II Livello ai sensi della UNI EN 473. Il fine è di indagare sull’effettivo stato della carpenteria metallica, sulla presenza di difetti nelle saldature e nelle membrature anche sub superficiali, difetti nei collegamenti bullonati, ecc.;
  • Valutazione storico-statistica dei cicli di sollevamento in relazione al servizio effettuato nel corso della vita dell’apparecchio (dati da desumere con l’utente);
  • Redazione perizia tecnica sullo stato della macchina con calcolo della vita residua secondo UNI 9927-1:1997 e normativa tecnica applicabile. E’ necessario indicare eventuali non conformità ed interventi da effettuare.

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