Con il D.Lgs. 102 del 4 Luglio 2014, l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica: l’obiettivo nazionale è la riduzione entro il 2020 di 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria. Secondo il Decreto, le organizzazioni hanno l’obbligo di svolgere diagnosi energetiche e sono incoraggiate all’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001.
Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica.
L’art. 8 del D.lgs. 102 definisce i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 (e poi ogni 4 anni) presso i propri siti produttivi:
Per grandi imprese, secondo Chiarimenti MISE – Novembre 2016, si intende le organizzazioni le cui condizioni da soddisfare sono:
Condizioni verificate nei due anni precedenti.
La nuova definizione di impresa energivora vuole che sia considerato non solo il consumo assoluto dei vettori energetici, ma anche l’incidenza del costo dell’energia sul proprio volume complessivo d’affari.
Il provvedimento stabilisce che le aziende con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato abbiano diritto ad agevolazioni sulle accise.
Al 2% è invece stato fissato l’indice di intensità elettrica, ossia il rapporto tra costi dell’elettricità e fatturato oltre il quale le aziende potranno godere di sgravi sugli oneri di sistema in bolletta (in particolare quelli per le FER). E più alto sarà questo rapporto maggiori saranno le agevolazioni. Resta poi valida la soglia di 2,4 GWh annui di volumi consumati, al di sotto della quale le imprese non avranno diritto agli sgravi.
Condizione verificata l’anno precedente.
Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
L’impresa, costituita da n siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA, oppure il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o collegate, ha la possibilità di eseguire la Diagnosi solo su un gruppo significativo dei propri siti.
La Diagnosi Energetica è un’indagine sistematica degli utilizzi dell’energia propri del sito, dell’edificio o del sistema oggetto di analisi, con l’obiettivo di identificare, tra i flussi di energia, le opportunità di riduzione dei costi energetici attraverso interventi gestionali, impiantistici e strutturali.
La Diagnosi Energetica è lo strumento per analizzare il quadro della gestione energetica di un’attività (industriale, servizi, primario e terziario) e rappresenta una valutazione sistematica di come venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale. ENEA ha ritenuto opportuno impostare una procedura operativa relativa alle Diagnosi Energetiche che consentisse:
Sono escluse dall’obbligo diagnosi energetica ogni 4 anni ma non di inviarla all’ENEA, le imprese con sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, comprendente una diagnosi energetica conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del D.lgs. 102/2014.
Il rapporto dovrà contenere i seguenti paragrafi:
La prossima scadenza per presentare il rapporto di diagnosi energetica sarà il 5 dicembre 2019.
Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi.
ECO Next offre un servizio strutturato a fasi che nasce per fornire alle organizzazioni:
E’ fortemente consigliato di realizzare una campagna della durata di almeno 3 settimane sui quadri elettrici opportunamente individuati in fase di Kick Off Meeting, in cui sono presenti le principali utenze ai fini dell’adempimento minimo richiesto da ENEA. Saranno forniti gli strumenti di monitoraggio da installare presso i Siti e l’installazione e disinstallazione sarà a carico del Committente, con il supporto dei nostri tecnici. Gli analizzatori di rete saranno installati in prossimità di un quadro elettrico e andranno a monitorare i carichi elettrici ad esso collegati.
La proposta tecnica di Diagnosi Energetica si compone di 6 fasi consequenziali a seguito della Riunione Iniziale: