Gli apparecchi elettromedicali sono "dispositivi medici" e rientrano nella categoria delle attrezzature da lavoro.
Rientrano nelle verifiche di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 tutte le attrezzature di lavoro intese come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”, pertanto:
per i quali occorre garantire che siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (art. 80 del D.Lgs 81/08).
ECO Next effettua verifiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali al fine di valutare il mantenimento dei requisiti di sicurezza ai sensi delle norme tecniche di riferimento.
Il Datore di lavoro ha il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70 D.Lgs 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (art. 71 c.1 D.Lgs 81/08), di sottoporle ad idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), che abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i., entrato in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26 Novembre 2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, a decorrere al 26 maggio 2020.
Norme di riferimento: CEI EN 62353 (CEI 62-148).
La periodicità delle verifiche è stabilita dallo stesso Datore di lavoro, sulla base della valutazione del rischio, in relazione alla tipologia dell’attrezzatura, del suo stato d’uso, dei rischi specifici e delle indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d’uso, nonché a titolo consultivo, da guide del Comitato Elettrotecnico Italiano che suggeriscono periodicità annuali/biennali.
La non osservanza di tali obblighi comporta per il Datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 87 che vanno dall’arresto da due a sei mesi o dall’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 Euro per ogni violazione accertata.