La TARI è la tassa sulla gestione dei rifiuti entrata in vigore dal 1 Gennaio 2014 che ha preso il posto della vecchia TARES, che a sua volta aveva sostituito TARSU e TIA.
Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o indipendentemente dal fatto che poi tali rifiuti si producano o meno.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. L’obbligo al pagamento della stessa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
La Tari è composta da una parte fissa (P.F.) e da una parte variabile (P.V.). Per l’applicazione della Tari si considerano la superficie dell’immobile assoggettabile al tributo costituita dalla superficie calpestabile ossia dalla superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
Ogni comune disciplina attraverso un proprio regolamento i casi in cui l’applicazione del tributo TARI è da escludersi.
Molti regolamenti comunali prevedono casi di riduzione della tariffa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento. Possono essere anche previste riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.
In considerazione di quanto detto siamo in grado di detassare / ridurre la tassa rifiuti (TARI) applicata agli immobili aziendali (commerciali, industriali, artigianali o di servizi) di vs. proprietà o uso, attraverso lo svolgimento dei seguenti servizi:
Il costo per la pratica di detassazione/riduzione è pari ad una una-tantum sotto forma di una % sullo sconto ottenuto (variabile in considerazione del lavoro svolto e del beneficio ottenuto da un minimo del 30%) da definirsi in sede di stipula del contratto. Il compenso, quindi, sarà riconosciuto esclusivamente a vantaggio ottenuto.